L’Assemblea Territoriale Idrica mediante la pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un avvocato o di un collegio di professionisti cui conferire incarico legale volto all’assistenza necessaria ad aggiornare la convenzione di gestione stipulata con la SIE S.p.A. in data 24.12.2005, secondo le indicazioni fornite dal CGA con Sent. 1257 del 13.12.2022, con la quale è stato sancito quanto segue:
- sul quesito riguardante l’individuazione del soggetto pubblico tenuto ad ottemperare alla sentenza 1037/2021, chiarimento necessario in virtù della scarna disciplina contenuta nella L.R. 19/2015, del fatto che la convenzione di gestione del 24.12.2005 è stata stipulata dal Consorzio ATO Acque Catania oggi in liquidazione, e che con la sentenza parziale 1037/2021 sono stati annullati atti amministrativi adottati dal Consorzio ATO, il CGA ha individuato nell’ATI il soggetto competente a dover prendere le decisioni in materia di gestione del servizio idrico integrato;
- passando all’esame degli effetti demolitori, ripristinatori e confermativi della sentenza 1037/21, il CGA ha chiarito che la sentenza 589/06 del 27.10.2006, con la quale sono state annullate la deliberazione n. 37 del 2004 che aveva deliberato di costituire una società a capitale prevalentemente pubblico per l’affidamento del servizio idrico integrato; le deliberazioni 13 settembre 2004 nn. 7, 8 e 9 dell'Assemblea del Consorzio ATO; la deliberazione 13 gennaio 2005 n. 2 dell'Assemblea del Consorzio ATO e le deliberazioni n. 1 e n. 2 in data 13 gennaio 2005 del consiglio di amministrazione del Consorzio, con le quali sono stati approvati gli schemi degli atti di gara, non fa venir meno la validità della convenzione di gestione del 24 dicembre 2005. Ciò in quanto la Sent. 589/06 non ha disposto nulla in ordine ai successivi atti negoziali stipulati in esito alla procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione al raggruppamento Acoset (oggi Hydro Catania). Con la Sent. 1037/2021 il CGA ha ritenuto estremamente ridotta la portata conformativa della pronuncia 589/06, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia sul caso Acoset (C-196/2008), che ha ritenuto compatibile con i principi comunitari la gara c.d. a doppio oggetto, come quella aggiudicata al raggruppamento Acoset;
- la Sent. 1037/21 ha quindi annullato la delibera assembleare n. 8/2010, ritenendola priva di oggetto laddove afferma di prendere atto dell’avvenuta caducazione degli atti negoziali posti a valle degli atti annullati dalla pronuncia n. 589 del 2006. Tale delibera non era quindi idonea a svolgere la funzione di accertamento in quanto certificava un fatto non avvenuto, cioè la caducazione degli atti amministrativi e negoziali successivi all’annullamento delle deliberazioni avvenuto con sentenza n. 589 del 2006. L’effetto demolitorio della Sent. 1037 determina il venir meno della deliberazione n. 8/2010, che ostacolava la produzione degli effetti da parte degli atti amministrativi e negoziali non annullati con la Sent. 589/2006, ne consegue che la convenzione stipulata il 24 dicembre 2005 non possa essere ritenuta caducata;
- il CGA ha altresì sottolineato che le sentenze civili che in altre occasioni si sono pronunciate in senso opposto, dichiarando la nullità della convenzione di gestione per mancanza della volontà dell’Ente, e sulle quali peraltro non si è ancora formato il giudicato essendo pendente ricorso in Cassazione, hanno ritenuto fondata l’eccezione di nullità soltanto in via incidentale, e dunque non hanno alcuna portata impeditiva rispetto all’esecuzione della convenzione del 24 dicembre 2005. Il CGA ha anche aggiunto che l’annullamento delle deliberazioni prodromiche alla pubblicazione del bando di gara ha determinato un vizio nella formazione del consenso della parte pubblica e non la totale mancanza di volontà;
- la pendenza del ricorso in Cassazione non determina neanche un problema di litispendenza, in quanto ciò può verificarsi solo quando pendono più processi relativi alla medesima causa presso diversi Giudici appartenenti al medesimo ordine giudiziario e non a giurisdizioni diverse;
- fatta chiarezza sui superiori aspetti, il CGA ha altresì sancito l’obbligo dell’ATI di consegnare gli impianti dell’intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di far gestire a quest’ultima il SII;
- è stato altresì chiarito che l’ATI Catania deve interrompere l’iter procedimentale volto all’affidamento del SII ad una società in house;
- per quanto riguarda il quesito relativo alla sussistenza di un obbligo in capo all’ATI di sottoscrivere una nuova convenzione alla luce delle sopravvenienze di fatto e di diritto registrate dal 24 dicembre 2005, il CGA ha chiarito che, posto che la convenzione del 2005 dava titolo alla SIE di gestire il SII nell’intero ambito catanese per trent’anni, tale convenzione deve essere eseguita per la parte rimanente, quantificata dal collegio in ventinove anni, specificando altresì che il contenuto della convenzione deve essere aggiornato, facoltà consentita sia dall’attuale disciplina di settore (D. lgs. 152/2006), che dalla stessa convenzione. Tali modifiche dovranno essere concordate sulla base del principio di buona fede e di leale collaborazione, ritenendo altresì utile coinvolgere il Commissario Unico per la Depurazione circa la realizzazione delle opere e lo svolgimento del servizio di depurazione. Si dovrà pertanto firmare una convenzione che riproduca il contenuto di quella firmata il 24 dicembre 2005 con le integrazioni rese necessarie, e tale sottoscrizione dovrà avvenire nel termine di due mesi decorrenti dal 13.12.2022, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella medesima convenzione.
L’incarico avrà dunque ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’assistenza legale nei rapporti con la SIE S.p.A. finalizzata alla stipula di una convenzione che riproduca il contenuto di quella firmata il 24 dicembre 2005 con le integrazioni rese necessarie in virtù delle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi a partire da quella data;
- redazione del testo della convenzione e dei documenti ad essa allegati secondo quanto indicato al punto precedente, con particolare riferimento:
• alla definizione del programma degli interventi da eseguire nei 29 anni di durata della convenzione;
• all’entità dei lavori eseguibili direttamente dal Gestore Unico secondo le sopravvenienze di fatto e di diritto avvenute dalla data di stipula della convenzione del 24.12.2005 alla sottoscrizione del testo aggiornato;
• all’entità delle necessarie garanzie da richiedere;
• necessità o meno del subentro agli attuali soggetti attuatori degli interventi in corso già finanziati con fondi pubblici (PNA, React Eu, PNRR, Patto per il SUD, Delibera CIPESS etc.);
- assistenza nella definizione del cronoprogramma di consegna degli impianti al G.U. d’Ambito con particolare riferimento agli impianti dei gestori privati che effettuano il servizio di acquedotto con reti proprie, in base a concessioni acque rilasciate, o richieste ed in istruttoria al Genio Civile, ai sensi del testo unico sulle acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) e valutazione di tali gestioni ai sensi del comma 2 dell’art. 172 T.U Ambiente;
- assistenza nella fase esecutiva della convenzione fino al 31.12.2023, con particolare riferimento alle procedure di consegna degli impianti alla SIE S.p.A. da parte dei gestori attualmente operanti;
- assistenza nella definizione del passaggio del personale ai sensi dell’art. 173 del T.U. Ambiente.
Il/I professionista/i dovrà/anno partecipare alle riunioni che si terranno con il gestore SIE S.p.A. per la definizione di quanto sopra indicato a titolo meramente esemplificativo, redigendo entro il termine indicato dal CGA, il testo aggiornato della convenzione e dei documenti ad essa allegati.
Il/I professionista/i dovrà/anno altresì esprimersi sulla possibilità di definire in via transattiva i giudizi ancora pendenti con la SIE S.p.A. ed il suo socio privato Hydro Catania S.p.A.
Possono presentare manifestazione di interesse gli avvocati, singoli ed associati, che siano regolarmente iscritti al relativo Albo professionale ed in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza. All'atto del conferimento dell'incarico gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non debbono risultare sospesi o radiati a seguito di disposizione disciplinare emessa dall'ordine di appartenenza e debbono, quindi, risultare nel pieno e libero possesso delle prerogative connesse all'esercizio della propria attività professionale;
- devono essere in possesso di copertura assicurativa per rischi legati all'esercizio dell'attività professionale;
- non devono aver subito condanne penali o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- devono trovarsi in assenza di conflitto di interessi con l’Ente nonché di situazioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
- non devono aver commesso gravi errori nell'esercizio dell'attività professionale;
- non devono aver subito provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione forense;
- non devono trovarsi in situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- avere regolarità contributiva.
Il presente avviso non costituisce procedura di gara competitiva, bensì mera indagine esplorativa effettuata nell’ambito dell’acquisizione di proposte di parcella e di tutte le informazioni necessarie all’individuazione di consulenti legali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ATI Catania.
La scelta non verrà fatta sulla base della sola offerta economica, ma sarà presa in considerazione l’esperienza ricavabile dai curricula in materia di diritto societario, amministrativo ed affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Il compenso richiesto per l’intera attività, non potrà essere superiore ad € 30.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, importo determinato prendendo a riferimento i minimi tariffari ex D.M. 55/2014 per l’assistenza stragiudiziale in affari di valore pari ad € 2.000.000,00, corrispondente al 2% del valore annuo stimato del servizio.
È facoltà dell’amministrazione chiedere un’eventuale ulteriore riduzione sulla parcella proposta da ciascun professionista nel caso in cui si decida di affidare l’incarico ad un collegio di legali.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Gli avvocati interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, nelle forme dell’autocertificazione ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il possesso dei requisiti sopra elencati, debitamente firmato, entro le ore 13:00 del giorno 07.01.2023 al seguente indirizzo PEC: aticatania@certificata.com.
Ove necessario, l’amministrazione procedente potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la domanda presentata e si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati e della veridicità di quanto attestato.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
- fotocopia del documento di identità;
- progetto di notula;
- Curriculum vitae, con indicazione della data di iscrizione all' Albo Professionale e l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori.
Ai sensi della normativa in materia di privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.