AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 CATANIA
"ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)"
Art. 1
Assemblea Territoriale Idrica
1. L'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI, istituita ai sensi delI'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di seguito elencati:
- Aci Bonaccorsi;
- Aci Castello;
- Aci Catena;
- Aci Sant'Antonio;
- Acireale;
- Adrano;
- Belpasso;
- Biancavilla;
- Bronte;
- Calatabiano;
- Caltagirone;
- Camporotondo Etneo;
- Castel di Iudica;
- Castiglione di Sicilia;
- Catania;
- Fiumefreddo di Sicilia;
- Giarre;
- Grammichele;
- Gravina di Catania;
- Licodia Eubea;
- Linguaglossa;
- Maletto;
- Maniace;
- Mascali;
- Mascalucia;
- Mazzarrone;
- Militello in Val di Catania;
- Milo;
- Mineo;
- Mirabella Imbaccari;
- Misterbianco;
- Motta Sant'Anastasia;
- Nicolosi;
- Palagonia;
- Paternò;
- Pedara;
- Piedimonte Etneo;
- Raddusa;
- Ragalna;
- Ramacca;
- Randazzo;
- Riposto;
- San Cono;
- San Giovanni la Punta;
- San Gregorio di Catania;
- San Michele di Ganzaria;
- San Pietro Clarenza;
- Santa Maria di Licodia;
- Santa Venerina;
- Sant'Agata li Battiati;
- Sant'Alfio;
- Scordia;
- Trecastagni;
- Tremestieri Etneo;
- Valverde;
- Viagrande;
- Vizzini;
- Zafferana Etnea;
Art. 2
Sede legale
1. L'ATI dell'ambito territoriale ottimale di Catania ha sede in via Nuovaluce n. 67/A TremestieriEtneo (CT) presso il Centro Direzionale della Città Metropolitana di Catania.
Art.3
Natura e funzioni
1. L'ATI ha personal ità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa,contabile e tecnica.
2. L'ATI è l' Ente di governo dell'ambito di Catania per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni giàattribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dalcomma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATI sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote sono stabilite come segue:
|
Comune |
Popolazione |
Quota di Partecipazione |
1 |
Aci Bonaccorsi |
3.200 |
0,30 |
2 |
Aci Castello |
18.122 |
1,68 |
3 |
Aci Catena |
28.749 |
2,66 |
4 |
Aci Sant'Antonio |
17.270 |
1,60 |
5 |
Acireale |
51.456 |
4,77 |
6 |
Adrano |
35.549 |
3,30 |
7 |
Belpasso |
26.378 |
2,45 |
8 |
Biancavilla |
23.703 |
2,20 |
9 |
Bronte |
19.234 |
1,78 |
10 |
Calatabiano |
5.383 |
0,50 |
11 |
Caltagirone |
38.123 |
3,53 |
12 |
Camporotondo Etneo |
4.476 |
0,41 |
13 |
Castel di Iudica |
4.748 |
0,44 |
14 |
Castiglione di Sicilia |
3.298 |
0,31 |
15 |
Catania |
293.902 |
27,24 |
16 |
Fiumefreddo di Sicilia |
9.690 |
0,90 |
17 |
Giarre |
28.114 |
2,61 |
18 |
Grammichele |
13.064 |
1,21 |
19 |
Gravina di Catania |
26.543 |
2,46 |
20 |
Licodia Eubea |
3.047 |
0,28 |
21 |
Linguaglossa |
5.416 |
0,50 |
22 |
Maletto |
4.015 |
0,37 |
23 |
Maniace |
3.671 |
0,34 |
24 |
Mascali |
13.792 |
1,28 |
25 |
Mascalucia |
29.984 |
2,78 |
26 |
Mazzarrone |
3.989 |
0,37 |
27 |
Militello in Val di Catania |
7.807 |
0,72 |
28 |
Milo |
1.065 |
0,10 |
29 |
Mineo |
5.216 |
0,48 |
30 |
Mirabella Imbaccari |
5.191 |
0,48 |
31 |
Misterbianco |
47.356 |
4,39 |
32 |
Motta Sant'Anastasia |
11.394 |
1,06 |
33 |
Nicolosi |
7.156 |
0,66 |
34 |
Palagonia |
16.540 |
1,53 |
35 |
Paternò |
47.870 |
4,44 |
36 |
Pedara |
12.896 |
1,20 |
37 |
Piedimonte Etneo |
4.079 |
0,38 |
38 |
Raddusa |
3.280 |
0,30 |
39 |
Ragalna |
3.676 |
0,34 |
40 |
Ramacca |
10.775 |
1,00 |
41 |
Randazzo |
11.108 |
1,03 |
42 |
Riposto |
14.181 |
1,31 |
43 |
San Cono |
2.790 |
0,26 |
44 |
San Giovanni la Punta |
22.049 |
2,04 |
45 |
San Gregorio di Catania |
11.497 |
1,07 |
46 |
San Michele di Ganzaria |
3.463 |
0,32 |
47 |
San Pietro Clarenza |
7.102 |
0,66 |
48 |
Santa Maria di Licodia |
7.322 |
0,68 |
49 |
Santa Venerina |
8.351 |
0,77 |
50 |
Sant'Agata li Battiati |
9.829 |
0,91 |
51 |
Sant'Alfio |
1.631 |
0,15 |
52 |
Scordia |
17.185 |
1,59 |
53 |
Trecastagni |
10.482 |
0,97 |
54 |
Tremestieri Etneo |
21.032 |
1,95 |
55 |
Valverde |
7.714 |
0,72 |
56 |
Viagrande |
8.155 |
0,76 |
57 |
Vizzini |
6.409 |
0,59 |
58 |
Zafferana Etnea |
9.249 |
0,86 |
|
Totale |
1.078.766 |
100 |
Art. 5
Organi dell'ATI
1. Sono organi dell'ATI:
a) l'Assemblea dei rappresentanti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore Unico dei conti;
e) il Direttore.
Art. 6
Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona dei Sindaci o di loro Assessori delegati. 2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione
3. La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti non dà diritto ad alcun compenso.
4. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente dell'ATI.
5.L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'ATI di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
6. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dei rappresentanti qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale.
Art. 7
Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti
1. L'Assemblea dei rappresentanti svolge funzioni d'indirizzo dell'attività dell'ATI e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
a) approva lo Statuto;
b) elezione del Presidente dell'ATI e del Vice presidente, tra i componenti dell'Assemblea stessa;
c) elezione dei membri del Consiglio direttivo;
d) nomina il Revisore Unico dei Conti;
e) nomina e revoca il Direttore;
f) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
g) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
h) approva ed aggiorna il piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
i) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
l) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
m) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico integrato da applicare al gestore unico;
n) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso:
o) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
p) definisce gli standard qualitativi del servizio;
q) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
r) approvazione dei regolamenti interni;
s) determinazione del rimborso spese ai componenti dell'assemblea dei rappresentanti, del consiglio direttivo;
t) determina il trattamento economico spettante al Revisore Unico dei conti;
u) determina il trattamento economico spettante al Direttore, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale;
v) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
z) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio direttivo.
Art. 8
Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti
1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti.
4. L'assemblea è convocata con avviso a mezzo pec contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'ATI a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
Art.9
Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti
1. L'Assemblea dei rappresentanti, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente.
2. L' Assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'Assemblea dei rappresentanti è valida qualunque sia la quota di partecipazione all'ATI rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione all'ATI (1/3 se in seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, i dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, nonché dell'art.21 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei Comuni che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'ATI di ambito e la maggioranza numerica dei soggetti.
6. Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.
Art. 10
Presidente dell'ATI
1. Il Presidente dell'ATI ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente.
- convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio direttivo, e ne firma i rispettivi processi verbali;
- cura le relazioni esterne e controlla le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza;
- esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio Direttivo, ovvero gli siano attribuite per legge.
Art. 11
Revisore unico dei conti
1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ATI è esercitato da un Revisore Unico dei conti, che relaziona semestralmente all'Assemblea dei rappresentanti.
2. L'Assemblea dei rappresentanti nomina il Revisore Unico dei Conti ed il suo supplente tra i soggetti iscritti alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al registro dei Revisori Contabili.
3. Per la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 235 e 236 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.
4. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.
Art. 12
Il Direttore
1. La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'ATI, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
- è il capo del personale dell'ATI e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;
- partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell'ATI dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
- stipula i contratti e le convenzioni dell'ATI, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei rappresentanti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 110 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e comunque non superiore al compenso lordo previsto per la dirigenza della Città Metropolitana di Catania (ex Provincia di Catania).
5. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.
Art. 13
Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ATI e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno. La carica di componente del Consiglio direttivo non dà diritto ad alcun compenso.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei rappresentanti provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
Art. 14
Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti; ad esso spettano tutti i compiti non gestionali non attribuiti ad altri organi dell'ATI.
2. In particolare esso:
- propone all'Assemblea dei rappresentanti gli atti di cui all'art. 3, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
- promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'ATI;
- propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- nelle more dell'individuazione del Gestore Unico, approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico integrato.
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'ATI o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
Art. 15
Pubblicità atti fondamentali dell'ATI
1. Gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ATI, al fine di dare massima diffusione all'attività dell'ATI di ambito.
Art. 16
Forme di consultazione
1. Gli organi dell'ATI promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ATI.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'ATI in particolare:
- attuano incontri con i Comuni partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti.
Art 17
Tutela dei diritti degli utenti
1. Gli organi dell'ATI assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla normativa vigente.
2. L'ATI dovrà garantire la piena operatività delle disposizioni di cui all'art. 8, legge regionale 11 agosto 2015 n. 19.
Art. 18
Uffici e personale
1. Il personale dell'ATI è individuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19.
Art. 19
Patrimonio
1. L'ATI è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 4 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'ATI possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'ATI - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'ATI e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
Art. 20
Contabilità e finanza
1. Per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni.
2. Le spese di funzionamento dell'ATI gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria statale e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno in proporzione alla quota di partecipazione.
Art. 21
Modifiche statutarie
1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
Art.22
Norma finale di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla normativa vigente per i Comuni, in quanto applicabili.